Direttive

L’importanza della qualità dell’acqua e le linee guida

  • Caratteristiche dell’acqua destinata al consumo umano DL 31/2001

La “qualità dell’acqua destinata al consumo umano” è disciplinata dal Decreto Legislativo n.31 del 2001, che recepisce la Direttiva 98/83/CE, e che si applica a tutte le acque destinate all’uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e tipo di fornitura.

Valori di parametro all.1

Parametri microbiologici Parametri chimici Parametri Indicatori

 

  • Disposizioni tecniche apparecchiature di trattamento acqua destinate al consumo umano ai sensi del DM 25/2012

Scopo delle linee guida è presentare gli aspetti salienti delle tecnologie di trattamento conosciute a livello nazionale ed il contesto normativo di riferimento, fermo restando tutti gli specifici obblighi previsti per il produttore e distributore dal D.M. 25/2012, volti
a tutelare ed informare il consumatore e l’utente nelle fasi di scelta, acquisto, impiego e manutenzione dell’apparecchiatura, anche per garantire la sicurezza d’uso del dispositivo, l’efficacia delle azioni rispetto alle prestazioni dichiarate e, in ogni caso, la conformità dell’acqua trattata ai requisiti stabiliti dal D.lgs. 31 e s.m.i.

  • Regolamento concernente i materiali utilizzati in impianti trattamento acqua destinati al consumo umano DM 174/2004

Il decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile qualora l’acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l’uso potabile.

Obblighi generali; Al produttore e al distributore, come individuati all’articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all’articolo 104 del medesimo decreto, spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d’uso e manutenzione, ai sensi dell’articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l’acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.

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